Indennità di trasferimento: svolta per il personale di rientro dall’estero

CONDORALEXCONDORALEXInterforzeIeri111 Visualizzazioni

Negli ultimi anni il tema dell’indennità di trasferimento per il personale militare impiegato all’estero e poi rientrato in Patria è stato al centro di numerosi contenziosi. Il nodo principale riguardava l’interpretazione dell’art. 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo l’abrogazione del comma 4 ad opera della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).

Per molto tempo, questa abrogazione era stata letta dall’Amministrazione come una sorta di cancellazione del diritto all’indennità in occasione del rientro dall’estero, anche nei casi in cui il militare, rimpatriando, venisse assegnato ad una nuova sede di servizio. Ne sono derivati numerosi ricorsi davanti ai giudici amministrativi e contabili.

Il nuovo orientamento giurisprudenziale

Le pronunce più recenti dei giudici hanno però ribaltato questo approccio:

  • Nessuna indennità è dovuta quando il militare, rientrando dall’estero, torna nella stessa sede di prima, o in altra sede ubicata nello stesso Comune o comunque a meno di 10 km da quella originaria;
  • L’indennità di trasferimento è invece dovuta quando, al rientro in Italia, l’Amministrazione dispone il trasferimento d’autorità in una sede diversa, situata in altro Comune e a più di 10 km da quella precedentemente ricoperta in Patria.

In queste ipotesi, i giudici hanno ritenuto che non trovi applicazione l’ormai abrogato comma 4 dell’art. 1 della Legge n. 86/2001, bensì il comma 1 dello stesso articolo, cioè la disciplina generale del trasferimento d’autorità, che comporta il diritto all’indennità.

Il ruolo decisivo dell’Avvocatura Generale dello Stato

Su questa linea si è espressa anche l’Avvocatura Generale dello Stato, interpellata dal Ministero della Difesa per dirimere definitivamente la questione, sia in relazione alle istanze amministrative del personale, sia rispetto ai numerosi contenziosi pendenti.

L’Avvocatura, sulla base di un’analisi normativa, sistematica, teleologica e costituzionale, oltre che della giurisprudenza oramai consolidata, ha affermato in modo chiaro che:

l’indennità di trasferimento deve essere riconosciuta al militare che, al termine del servizio all’estero, venga assegnato ad una sede in Patria diversa da quella di provenienza.

Secondo l’Avvocatura:

  • l’abrogazione del comma 4 dell’art. 1 della L. n. 86/2001 ha eliminato la norma speciale dedicata ai rientri dall’estero,
  • ma non ha introdotto alcuna disposizione che escluda l’applicazione della normativa generale sui trasferimenti d’autorità,
  • quindi, quando il rientro dall’estero si concretizza in un nuovo trasferimento d’autorità in sede diversa, scatta il diritto all’indennità di trasferimento ex art. 1, comma 1, L. 86/2001.

L’Avvocatura ha inoltre invitato l’Amministrazione a non insistere nel negare l’indennità in giudizio, ma ad allinearsi all’orientamento giurisprudenziale favorevole, riconoscendo il beneficio in corso di causa, anche per evitare la condanna alle spese derivante da una probabile soccombenza.

La circolare di Persomil: diritto riconosciuto anche per chi rientra in una sede diversa

Alla luce di questi pareri e delle pronunce giudiziarie, la Direzione Generale per il Personale Militare (Persomil) ha emanato una circolare di carattere generale, diretta a tutte le articolazioni competenti delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri.

Con tale atto, Persomil:

  • prende atto dell’orientamento giurisprudenziale ormai prevalente;
  • fa proprie le indicazioni dell’Avvocatura Generale dello Stato;
  • stabilisce che l’indennità di trasferimento va riconosciuta al personale militare che, rientrando dall’estero, venga destinato ad una sede in Patria diversa da quella occupata prima della partenza, purché si tratti di diversa sede in altro Comune e a distanza superiore a 10 km rispetto alla precedente;
  • invita i Servizi Amministrativi di Forza Armata e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri a dare puntuale applicazione a tali coordinate interpretative nella gestione delle pratiche e nella definizione dei contenziosi.

In sostanza, viene formalizzato – con valenza applicativa generale – il principio che:

il militare che rientra da un mandato pluriennale all’estero e viene assegnato ad una sede differente da quella di partenza ha diritto all’indennità di trasferimento, secondo le regole ordinarie del trasferimento d’autorità.

Cosa cambia in concreto per il personale

Per il personale interessato, questo chiarimento comporta effetti molto concreti:

  • Chi, dopo aver prestato servizio all’estero, è stato o sarà trasferito d’autorità in una sede diversa da quella di origine, ubicata in altro Comune e a distanza maggiore di 10 km, potrà rivendicare l’indennità di trasferimento ex art. 1, comma 1, L. 86/2001.
  • Le amministrazioni periferiche saranno tenute a riesaminare e decidere le istanze presentate dal personale alla luce delle nuove coordinate fornite da Persomil.
  • Nei contenziosi in corso, l’Amministrazione è orientata ad adeguarsi alla giurisprudenza favorevole, riconoscendo il diritto all’indennità e limitando così ulteriori oneri processuali.
Indennità di Trasferimento: il Ministero della Difesa Aggiorna i Criteri per il Personale Rientrante da Missioni Estere

Fonte: https://amus-aeronautica.it/wp-content/uploads/2025/12/perstampa_perstampa_trasfer_rient_in_Patria_diram_parere.pdf

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Al secolo Alessandro Generotti, C.le magg. Paracadutista in congedo. Brevetto Paracadutista Militare nº 192806. 186º RGT Par. Folgore/5º BTG. Par. El Alamein/XIII Cp. Par. Condor. Fondatore e amministratore del sito web BRIGATAFOLGORE.NET e DIFESANEWS.COM. Blogger e informatico di professione

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