Negli ultimi anni il tema dell’indennità di trasferimento per il personale militare impiegato all’estero e poi rientrato in Patria è stato al centro di numerosi contenziosi. Il nodo principale riguardava l’interpretazione dell’art. 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo l’abrogazione del comma 4 ad opera della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).
Per molto tempo, questa abrogazione era stata letta dall’Amministrazione come una sorta di cancellazione del diritto all’indennità in occasione del rientro dall’estero, anche nei casi in cui il militare, rimpatriando, venisse assegnato ad una nuova sede di servizio. Ne sono derivati numerosi ricorsi davanti ai giudici amministrativi e contabili.
Le pronunce più recenti dei giudici hanno però ribaltato questo approccio:
In queste ipotesi, i giudici hanno ritenuto che non trovi applicazione l’ormai abrogato comma 4 dell’art. 1 della Legge n. 86/2001, bensì il comma 1 dello stesso articolo, cioè la disciplina generale del trasferimento d’autorità, che comporta il diritto all’indennità.
Su questa linea si è espressa anche l’Avvocatura Generale dello Stato, interpellata dal Ministero della Difesa per dirimere definitivamente la questione, sia in relazione alle istanze amministrative del personale, sia rispetto ai numerosi contenziosi pendenti.
L’Avvocatura, sulla base di un’analisi normativa, sistematica, teleologica e costituzionale, oltre che della giurisprudenza oramai consolidata, ha affermato in modo chiaro che:
l’indennità di trasferimento deve essere riconosciuta al militare che, al termine del servizio all’estero, venga assegnato ad una sede in Patria diversa da quella di provenienza.
Secondo l’Avvocatura:
L’Avvocatura ha inoltre invitato l’Amministrazione a non insistere nel negare l’indennità in giudizio, ma ad allinearsi all’orientamento giurisprudenziale favorevole, riconoscendo il beneficio in corso di causa, anche per evitare la condanna alle spese derivante da una probabile soccombenza.
Alla luce di questi pareri e delle pronunce giudiziarie, la Direzione Generale per il Personale Militare (Persomil) ha emanato una circolare di carattere generale, diretta a tutte le articolazioni competenti delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri.
Con tale atto, Persomil:
In sostanza, viene formalizzato – con valenza applicativa generale – il principio che:
il militare che rientra da un mandato pluriennale all’estero e viene assegnato ad una sede differente da quella di partenza ha diritto all’indennità di trasferimento, secondo le regole ordinarie del trasferimento d’autorità.
Per il personale interessato, questo chiarimento comporta effetti molto concreti:






